Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge autorizza il Capo dello Stato a ratificare la Convenzione consolare stipulata tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba nel marzo del 2001.
      L'atto in parola era già stato presentato in Parlamento nel corso della passata legislatura e ne aveva anche ottenuto l'approvazione da parte del Senato della Repubblica (atto Senato n. 2668).
      Tuttavia a seguito delle critiche emerse nei confronti del regime castrista nel luglio del 2003, il disegno di legge ha subìto una battuta di arresto.
       Poiché le polemiche del 2003 si sono via via smorzate, in considerazione del fatto che la Convenzione risponde a concrete

 

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esigenze di tutela nei nostri connazionali, si ritiene opportuno e necessario ripresentare il provvedimento all'esame delle Camere.
      La Convenzione consolare con Cuba si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra i due Stati. Essa definisce e regola nel dettaglio l'esercizio delle funzioni consolari nei due Stati, che non sono disciplinate nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, in vigore tra i due Stati.
      Lo sviluppo dei rapporti reciproci tra Italia e Cuba ha determinato negli ultimi anni un'apprezzabile incremento di operatori economici italiani a Cuba, nonché un notevole movimento turistico italiano verso quello Stato e un sensibile aumento dei matrimoni misti: da ciò l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.
      I primi tre capitoli della Convenzione hanno carattere istituzionale, regolando lo status degli organi consolari, in conformità ai princìpi generali contenuti nella Convenzione di Vienna del 1963, di cui sono Parte ambedue gli Stati.
      In particolare, nel capitolo I sono contenute le definizioni dei termini usati nel testo; nel capitolo II vengono definite le problematiche concernenti l'istituzione degli Uffici consolari, la nomina dei membri dell'Ufficio consolare stesso e l'esercizio delle funzioni consolari; nel capitolo III vengono precisati le agevolazioni, i privilegi e le immunità cui hanno diritto i membri dell'Ufficio consolare dello Stato di invio in quello di residenza.
      Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai Consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza; le funzioni notarili; il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti; la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima.
      Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del Console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà.
      Viene, altresì, sottolineato l'obbligo di collaborazione dei Consoli con le autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità.
      La Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in conformità con le deliberazioni intervenute in sede di Unione europea.
      In base al capitolo V, le funzioni consolari possono essere attribuite anche a Consoli onorari, il cui status è oggetto di apposita normativa.
      Per quanto riguarda le singole disposizioni della Convenzione si rileva quanto segue.
      1. Gli articoli da 2 a 7 disciplinano il procedimento di nomina dei funzionari consolari.
      2. Gli articoli da 8 a 36 regolano le immunità, l'inviolabilità ed i privilegi dei funzionari consolari, nonché il regime di inviolabilità applicabile ai locali e agli archivi consolari; essi inoltre prevedono le condizioni per le esenzioni fiscali e doganali.
      3. Negli articoli da 37 a 63 è contenuta la disciplina relativa alle funzioni consolari. In particolare essi riguardano: la registrazione dei cittadini (articolo 39), il rilascio dei passaporti e dei visti (articolo 40), la notifica di atti giudiziari (articolo 41), la cooperazione in materia di cittadinanza (articolo 42), la legalizzazione di documenti (articolo 43), l'efficacia degli atti e documenti consolari (articolo 44), il rilascio di documenti consolari e l'espletamento di funzioni elettorali (articolo 45), la formazione di atti notarili (articolo 46), gli atti dello stato civile (articolo 47). Particolarmente importanti sono l'articolo 49 sul diritto di comunicazione tra cittadini e Autorità
 

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consolari e l'articolo 50 sul diritto di assistenza ai cittadini detenuti, nonché l'articolo 51 sulla protezione dei minori e degli incapaci. Le pratiche relative al decesso dei connazionali sono regolate dall'articolo 52.
      Per quanto riguarda le competenze dei Consoli in materia marittima ed aeronautica, esse sono contemplate dagli articoli da 53 a 59.
      Gli articoli 62 e 63 regolano l'esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzo e in uno Stato terzo.
      4. Gli articoli da 64 a 73 stabiliscono le funzioni dei Consoli onorari e le modalità del loro esercizio.
      È chiaro che la disciplina prevista dalla Convenzione si applica agli Uffici consolari italiani in Cuba ed a quelli cubani in Italia.